A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19, ovvero, del Green Pass dal 15 ottobre è obbligatorio il Green Pass per accedere nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

La certificazione viene rilasciata in seguito a:

 - avvenuta vaccinazione contro il Sars-CoV-2; (green pass rafforzato)
 - guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2; (green pass rafforzato)
 - effettuazione di un test molecolare con risultato negativa al virus Sars-CoV-2 o antigenico rapido, con esito negativo al virus; (green pass base)

 

Dalla predetta data del 15 ottobre, per poter accedere nei luoghi di lavoro assegnati, ogni lavoratore deve possedere ed esibire la certificazione, in formato cartaceo o elettronico. Tale obbligo si applica a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni.

Tale obbligo non si applica ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del ministero della salute del 4 agosto 2021.

A far data dal 15/12/2021, tale obbligo viene rafforzato per alcune categorie di lavoratori appartenenti al personale scolastico ai sensi dell'art. 2 ter del D.L. n 172 del 26/11/2021 o per coloro che svolgono attività lavorativa in particolari strutture di cui all’art. 8 ter del D.L. n. 502 del 30/12/1992 come di seguito:

- obbligo vaccinale sanitario e super green pass per tutto il personale impiegato nei servizi scolastici; 

- green pass base per il personale impegnato negli altri servizi.

 

In particolare, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del D.L. n. 1 del 07/01/2022 che introduce ulteriori nuove misure volte a prevenire il diffondersi del contagio COVID-19, dal 15 febbraio 2022 a tutti i lavoratori pubblici, privati e liberi professionisti di almeno 50 anni, è richiesto l'obbligo di green pass rafforzato.

Chi non fosse ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31/01/2022 per ottenere il green pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio.

| datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e, nel caso in cui, il lavoratore non risulti in possesso della regolare certificazione, sono tenuti a considerare tale lavoratore assente ingiustificato senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza il lavoratore che non rispetta le prescrizioni non riceverà alcuna retribuzione.

In riferimento al D.L. 127 /2021 e successive modifiche, “al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde covid.  I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.

Per i lavoratori che non consegnano al datore di lavoro la certificazione verde si provvederà ai controlli tramite apposito portale INPS e/o controllo diretto attraverso l'app Verifica C19. 

Senigallia, 10/01/2022

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